Le
speranze d’Italia: meglio, la speranza che l’Italia cessasse di
essere un’espressione geografica per divenire una unità politica (non
importa se in forma federativa o scomparendo del tutto gli attuali
Stati) si affermò nel quinto decennio del secolo, fissandosi nel mito
neoguelfo: la federazione presieduta dal papa.
Tale
mito svanì tra il 29 aprile ’48, quando Pio IX (in cui la coscienza
dei doveri di pastore universale era vivissima) dichiarò che mai
sarebbe entrato in guerra contro uno Stato cattolico, l’Austria, per
ragioni di nazionalità, ed il ’49, allorchè Pio IX, sconvolto dalla
rivolta romana, che l’aveva costretto alla fuga a Gaeta, prese decisa
posizione contro il sopravvivere delle costituzioni concesse l’anno
primo, contro ogni istituzione che fosse nata dal liberalismo.
Nel
1849 sono sepolte le costituzioni austriaca, napoletana, romana,
toscana; e gli scrittori cattolici più ortodossi, più accetti a Roma,
i prelati che più sono prossimi al papa, non tanto giustificano quanto
lodano e benedicono i sovrani che hanno revocato le costituzioni e sono
tornati ai regimi assoluti; e questi sovrani alla loro volta fanno getto
di ogni principio regalista che ancora fosse nelle strutture dei loro
Stati, abbondano nel riconoscere i diritti della Chiesa: il concordato
austriaco del 1855 seppellisce ogni ultima vestigia di Giuseppe II, la
convenzione toscana del 1851 ogni residuo delle leggi di Pietro
Leopoldo.
Si
forma allora uno schema che rimarrà a lungo, e tormenterà le
generazioni che seguiranno fino alla prima guerra mondiale: il cattolico
ortodosso, quegli che obbedisce sempre al papa, che non concepisce la
ribellione, appare come il cattivo italiano, contrario all’unità
nazionale; il "patriota" è anticlericale (ed il passo al
disconoscimento di ogni valore religioso, se non alla irrisione di
qualsiasi fede religiosa è breve). Non solo: ma unità nazionale non si
può concepire che come struttura liberale, mentre il papa ed il re di
Napoli, il granduca di Toscana, i duchi di Parma e Modena, sono consci
che i loro Stati non sopravviverebbero se dovesse cadere la monarchia
assoluta..
Nel
Piemonte , l’idea dell’Italia unita non si è spenta.
La
figura di Vittorio Emanuele II, gli impulsi che lo mossero, restano non
del tutto chiari. E’ però certo che egli non desidera e non tenta una
soppressione degli ordini costituzionali (se pure nel ’48, duca di
Savoia, avesse avuto qualche parola ostile all’avanzata di uomini
nuovi, degli avôcatass, dei borghesi legulei che venivano a
costituire il grosso della nuova classe politica). Può larvatamente
minacciare quella soppressione nel proclama di Moncalieri, per il caso
che ancora una volta gli elettori mandino alla Camera dei deputati che
non diano il loro suffragio alla pace con l’Austria, necessaria, chè
il Piemonte non ha alcuna possibilità di riprendere la guerra .
Ma in
effetto, anche se più volte gli atteggiamenti del Parlamento gli
dispiacciono - così proprio in tema di rapporti con la Chiesa – cerca
di contrastarli con manovre che non rispondono al modello del re
costituzionale, ma non pensa mai ad un colpo di Stato che ridia al
sovrano la pienezza dei poteri.
E
quasi immediatamente dopo l’ascensione al trono affida il governo a
Massimo d’Azeglio, uomo la cui fedeltà ai principî liberali è fuori
contestazione, cui succede nel 1852 Camillo di Cavour. D’ora in avanti
il potere resterà ininterrottamente di questi tenaci e costanti
assertori dell’idea unitaria e della monarchia costituzionale, anzi
parlamentare.
Gioberti
nel Rinnovamento constata come la fede dei liberali italiani
nella monarchia sabauda dovesse venire rinsaldata dal vedere il Piemonte
comportarsi in materia ecclesiastica in antitesi a quello che era il
comportamento dei principi italiani che avevano ritirato le concesse
costituzioni. E sta altresì che la diffidenza di Pio IX verso ogni
regime liberale non poteva non portarlo – se pure nutrisse per re
Vittorio una benevolenza indulgente – ad usare maggiore intransigenza
verso il solo Stato costituzionale che aveva conservato un parlamento,
dove non di rado risuonavano voci ostili ai diritti della Chiesa.
Si
ebbero quindi in Piemonte le leggi del 1850 (le cosiddette leggi
Siccardi, dal guardasigilli che le propose e le difese), sull’abolizione
delle penalità per la inosservanza delle feste religiose, sulla
necessità di autorizzazione governativa per gli acquisti degli enti
ecclesiastici, e, più importante, quella del 9 aprile, che soppresse il
privilegio del foro ecclesiastico per gli ecclesiastici imputati
penalmente. Importante anche perché, nella discussione parlamentare, si
affermò il principio che lo Stato bene può derogare ai Concordati,
stipulati, come ogni trattato internazionale, con la condizione tacita rebus
sic stantibus, allorchè mutino le basi politiche della sua
struttura; ed altresì che l’art.1 dello Statuto non vincolasse il
Piemonte ad astenersi da provvedimenti condannati dalla Chiesa.
Seguirono
condanne della Santa Sede, reazioni del clero, ancor più gravi
controreazioni dello Stato: culminanti con l’allontanamento manu
militari dalla sua sede dell’arcivescovo di Torino, monsignor
Luigi Franzoni, che fino alla morte continuò a governare la diocesi da
Lione.
Nel
1855 si ebbe poi la legge del 29 maggio che soppresse le congregazioni
religiose che non attendessero alla predicazione, all’assistenza degli
infermi, od alla istruzione, nonché minori enti ecclesiastici,
devolvendone i beni ad un nuovo ente di creazione governativa, la Cassa
ecclesiastica, che con tali mezzi ed un contributo annuo sugli enti più
ricchi avrebbe provveduto ad assicurare un minimo sostentamento ai
parroci poveri, che per l’innanzi lo ricevessero dal bilancio dello
Stato.
Invece
non passò – per una reiezione del Senato, abilmente manovrata dal re
– la proposta di legge per l’introduzione del matrimonio civile.
Il
Piemonte giungeva così al fatidico anno 1859, solo Stato d’Italia che
avesse conservato il regime costituzionale, la fede nell’unificazione
nazionale, ma altresì che avesse avuto una politica ecclesiastica che
in più punti era stata condannata dal papa. In questa politica
ecclesiastica sui vecchi spunti regalisti intorno ai diritti dello
Stato, al compito del sovrano di regolare certe materie, di essere anche
ispettore dell’andamento degli istituti ecclesiastici, si erano
inseriti i principî dello Stato moderno, che in nessun ambito riconosce
potestà superiori a sé; che può e deve autolimitarsi per rispetto
della libertà dei cittadini, ma non può trovare limiti legali al
proprio potere; che non è legato ad alcuna confessione religiosa, ha un
proprio codice etico (che per gli Stati formatisi in una civiltà
cristiana collima nella più gran parte con i precetti dell’etica
cristiana), ma considera buon cittadino chi ad esso si adegua,
disinteressandosi sull’avere egli o meno una fede religiosa.